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In sintesi : scarica normativa sulla fauna (pdf)  (fondo pagina Nuova Delibera Regione Toscana)


LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. (GU n.46 del 25-2-1992 - Suppl. Ordinario n. 41)
note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA
La seguente legge:
Art. 1.
(Fauna selvatica)
1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.
2. L'esercizio dell’attività venatoria è consentito purché’ non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non
arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.
3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna
selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenzeesclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.  Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la Conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n.  812, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503.
5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 70/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell’avifauna, segnalate dall’Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi. Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all’elenco allegato alla citata direttiva 79/409/CEE, come sostituito   dalle   citate   direttive 85/411/CEE e 91/244/CEE. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da   parte dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica,  provvedono  con
controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente.
6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.  86, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di
concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'articolo 8 e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art.    10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sull promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di leggi alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, lettera f), della legge n.142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse   provinciale   che   riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a) -e) (omissis);
f) caccia e pesca nelle acque interne".
- La legge n. 812/1978 reca: "Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione".
- La legge n.  503/1981 reca: "Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979".
- Il testo dell'art. 2 della legge n.  86/1989 (Norme generali   sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) è il seguente:

Art. 2 (Legge comunitaria): - 1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, sulla   base   degli   atti   emanati   dalle istituzioni delle Comunità europee, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell’ordinamento interno all’ordinamento comunitario e sottopone al Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e gli altri Ministri interessati, un disegno   di   leggi   recante:

"Disposizioni   per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle   Comunità   europee" (legge comunitaria per l'anno in riferimento).

2. Il disegno di legge è presentato alle Camere entro il 1 marzo successivo.
3.  Nella relazione introduttiva del disegno di legge si dà conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda le sentenze aventi riflessi, sotto il profilo giuridico-istituzionale, sull’ordinamento interno e per quelle relax-vive alle eventuali inadempienze e   violazioni   degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana.
4.  All'art.  10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il Governo, entro il termine di novanta giorni, riferisce   per   iscritto   alle Camere sullo stato di
conformità o meno delle norme vigenti nell’ordinamento interno alle prescrizioni della raccomandazione o direttiva comunitaria".

La modifica del Decreto 285/92, Codice della Strada, sancisce che chiunque provochi danno ad un animale ha l'obbligo di fermarsi e di dare immediatamente comunicazione, pena l'accusa di omissione di soccorso. (Art.189 comma 9bis). Inoltre, anche chi trovi un animale selvatico ferito o in difficoltà deve chiamare il numero 348.8860685 per garantirgli un pronto intervento.

E' possibile dare l'allarme anche attraverso tutti i numeri di emergenza ( 112 -115 -118 etc.).


 Nuova Delibera Regione Toscana : 810/2016

Scaricare il documento in pdf.



in sintesi : Con questa nuova delibera 810/2016, che modifica la Lg R.T n°3/1994,la Regione Toscana ha specificato le specie di competenze regionali e comunali.
  • al comma 2 che ” Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per sottrarli a sicura morte o distruzione è tenuto a darne immediata comunicazione al comune entro le ventiquattro ore successive al ritrovamento.”;
  • punto 2 della Delibera : ..di demandare alle aziende unità sanitarie locali, oltre alle progettazione delle procedure di
    affidamento di cui al punto precedente, anche la vigilanza sul corretto svolgimento del servizio di soccorso e di recupero della fauna selvatica, nel rispetto del benessere animale e degli specifici indirizzi operativi approvati con il presente atto;

    Quindi qualora i servizi comunali o ASL non abbiano le condizioni idonee a tale servizio, devono autorizzare con email (vegasoccorso@virgilio.it) o sms (al 3488860685)
    all'Associazione Vegasoccorso (unica associazione idonea, che detiene i requisiti di legge per territorio di Lucca e Massa).

19 Luglio 2019 Ultimo intervento legislativo
Obbligo soccorso animali: la guida su cosa fare e chi chiamare
Arriva l'obbligo di soccorrere gli animali, ma ancora c'è tanta confusione. Ecco la nostra mini-guida con le risposte della LAV e l'ANMVI
Dopo il nostro cliccatissimo articolo sul Decreto che tutela e impone il soccorso agli animali feriti, alcuni lettori hanno giustamente posto vari interrogativi sulle modalità d’intervento. Per tale motivo abbiamo deciso, come sempre, di rispondere alle curiosità degli nostri lettori andando direttamente alla fonte delle notizie, e coinvolgendo Gianluca Felicetti, presidente LAV, Lega antivivisezione, e l’ANMVI, Associazione nazionale medici veterinari italiani, che – molto disponibili e precisi – così hanno risposto alle nostre domande. Come si vedrà ancora alcuni aspetti sono poco chiari (a causa delle regole di legge), ma dal nostro articolo emergeranno delle importanti linee guida da seguire in caso d’incidente con qualsiasi animale.Una guida unica e preziosa, insomma, da condividere e da diffondere sul Web, che si amino gli animali o no.
Aggiornamento Leggi qui cosa è cambiato dopo sei anni dall’introduzione dell’obbligo di soccorso degli animali feriti!
La norma vale per qualsiasi animale?
LAV: Sì. Il nuovo articolo 189 del Decreto Legislativo 285 del 1992 specifica che ‘l’obbligo di fermarsi e porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso è riferito agli animali d’affezione, da reddito o protetti’. In base alle leggi speciali ‘d’affezione’ sono cani e gatti, ‘da reddito’ sono gli animali tenuti a scopo di lucro e sostanzialmente animali d’allevamento, ‘protetti’ sono le specie di fauna omeoterma. Ma la volontà del Legislatore di circoscrivere l’area di applicazione della norma è caduta con l’utilizzazione del termine ‘protetti’ poiché tutti gli animali in base al titolo IX-bis del Codice penale sono protetti dai maltrattamenti e la mancata somministrazione di cure ad un animale è stato identificato da sentenze della Corte di Cassazione come un vero e proprio maltrattamento. Quindi, oltre che per dovere civico e buon senso, l’obbligo di fermarsi a chiamare aiuto valgono per tutti gli animali. Anche perché difficilmente nell’impatto si sarà capita l’esatta specie dell’animale e anche dopo essersi fermati – a meno di preparazioni zoologiche e giuridiche specifiche – per alcuni ambiti si potrà continuare a non essere certi della categoria d’appartenenza.
ANMVI: Sì, dal 2010 il Codice della strada è stato modificato (Art. 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120) disponendo per l’utente della strada, ‘in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d’affezione, da reddito o protetti’, ha l’obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
Sono obbligato a fermarmi e chiamare soccorso o a fermarmi e portare l’animale da un veterinario?
LAV: L’obbligo è di fermarsi e chiamare soccorso ovvero un veterinario o una Forza di Polizia così come si fa per incidenti con umani. A prescindere dalla mole dell’animale, se non sono io stesso un veterinario, non devo muovere l’animale ma attendere i soccorsi. Potrò chiamare il Corpo Forestale dello Stato (1515), i Carabinieri (112), la Polizia di Stato (113), la Guardia di Finanza (117), le Polizie Municipali-Locali-Provinciali – Centralini Comuni e Province, i Servizi Veterinari Aziende USL, i Centri di recupero fauna selvatica e lo studio medico veterinario più vicino www.struttureveterinarie.it, anche con App da telefonino.
ANMVI: Sì, da gennaio di quest’anno è attiva la piattaforma www.struttureveterinarie.it, realizzata dalla Federazione nazionale degli Ordini dei veterinari italiani (FNOVI) in collaborazione con ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani). Si tratta della georeferenziazione delle strutture veterinarie autorizzate, un servizio di pubblica utilità, gratuito e scaricabile anche su smartphone, tablet e navigatori satellitari. Consente di rintracciare la struttura veterinaria più vicina: di ciascuna è presente una scheda dei servizi, la pronta reperibilità e naturalmente i recapiti.
Se l’animale è morto nell’impatto come mi devo comportare?
LAV: Come sopra ma chiamando esclusivamente una Forza di Polizia. Andrà certificata la morte da un medico veterinario e per i casi più delicati l’esame autoptico deve essere fatto dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della provincia nella quale è avvenuto l’incidente.
ANMVI: In tal caso decadono le esigenze di soccorso; si dovranno informare le autorità competenti, polizia stradale e azienda sanitaria locale.
Le spese veterinarie sono a mio carico?
LAV: Saranno gli accertamenti sulle responsabilità dell’accaduto a certificare chi deve pagare i danni comprese le spese veterinarie.
ANMVI: Sì, non è prevista nessuna forma di partecipazione alla spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale, fatte salve le situazioni in cui la struttura veterinaria pubblica o privata disponga diversamente. L’onere è, in via generale, a carico del soccorritore (O meglio ‘utente della strada’), causa o coinvolto nell’incidente stradale.
Se si riesce a rintracciare il padrone dell’animale le spese procurate al mio mezzo e/o alla mia persona sono a suo carico?
LAV: Se la responsabilità dell’accaduto è del proprietario e/o del detentore dell’animale, le spese sono a loro carico ai sensi dell’articolo 2052 del Codice Civile. A prescindere se siano assicurati per danni diretti o indiretti causati dal loro animale.
ANMVI: Per i danni causati dall’animale- se di proprietà- l’automobilista danneggiato potrà rivalersi per omessa custodia dell’animale qualora ricorrano gli estremi. Si tratta però di una evenienza diversa dal campo di applicazione dall’articolo 31 della legge 29 luglio 2010, n. 120 e diversa dal regolamento del ministero dei trasporti che ha disciplinato in questi giorni i mezzi di trasporto per il soccorso di animali in stato di necessità.
Esiste una norma che punisca i padroni che non custodiscono gli animali con la dovuta attenzione mettendo a rischio gli automobilisti/motociclisti?
LAV: Sì, l’articolo 672 del Codice penale, depenalizzato ma sempre valido, prevede una sanzione pecuniaria per l’omessa custodia.
ANMVI: Sia il proprietario che Comune e Asl possono essere chiamati a rispondere per omessa custodia di animali proprietari (nel primo caso) e di animali vaganti/randagi (nel secondo). Anche in questo caso siamo in una altro ambito normativo.
Il Decreto fa distinzione fra animali domestici (appartenenti a qualcuno) e animali selvatici liberi?
LAV: Tutti gli animali hanno un proprietario. Se non si tratta di una persona fisica, questo è il Sindaco – in base al Codice Civile – per gli animali domestici. E’ invece la Provincia, su delega della Regione, per gli animali selvatici.
ANMVI: No, il decreto regolamentare del Ministero dei Trasporti, ha come finalità il rispetto del benessere degli animali, ma anche di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale; pertanto viene disciplinato anche il trasporto di animali da recuperare ‘la cui presenza possa costituire un pericolo per la circolazione stradale’ (quindi non solo se feriti o incidentati).
Stabilisce chi deve pagare le spese di soccorso e di eventuali interventi chirurgici e fa distinzione in funzione del tipo e delle dimensioni dell’animale?
LAV: No. Ma la domanda ha già una risposta alla 4) e alla 5).
ANMVI: Né il Codice della strada né il Regolamento ministeriale contengono disposizioni di natura economica; le spese relative ai mezzi di soccorso e al loro utilizzo sono a carico dei titolari (pubblici o privati) dei mezzi stessi, mentre le spese per il recupero, il trasporto e le cure dell’animale sono a carico del soccorritore.
Un riccio di 20 cm schiacciato da un’auto è equiparabile ad un cinghiale, a un cervo, un capriolo investito di notte mentre attraversa una strada di campagna?
LAV: Si.
ANMVI: La norma non fa distinzioni di specie; scartato l’ambito di applicazione per la tutela dell’animale, subentra quello del recupero di animali ‘la cui presenza possa costituire un pericolo per la circolazione stradale’.
C’è un 118 veterinario?
LAV: Sì, attraverso la reperibilità anche notturna e festiva dei Servizi Veterinari delle Asl, in maniera diretta o attraverso convenzioni. La realtà varia da zona a zona e in alcune realtà come Verona, Rimini, Sanremo, ad esempio, sono in rete i diversi soggetti deputati al soccorso (Forze di Polizia, Servizio veterinario pubblico, ambulatori veterinari privati anche attraverso l’Ordine provinciale dei medici veterinari, Comune, Provincia) con l’aiuto anche delle associazioni di volontariato. In Veneto il numero 118 fornisce risposte mentre in altre Regioni no. Queste norma del Codice della Strada ha anche il merito di aver portato alla luce questa tematica, di interesse pubblico per gli aspetti sanitari, morali, di sicurezza e incolumità pubblica e, quindi, ci battiamo per la creazione di un ‘118 veterinario’ efficace in tutta Italia. Tutte le associazioni animaliste già svolgono questa attività di informazione e orientamento e senza alcun riconoscimento economico.
ANMVI: Numeri di emergenza possono essere istituiti a livello territoriale e alcune Regioni hanno affrontato la questione del servizio telefonico, ma non esiste un numero pubblico di emergenza nazionale come quello ipotizzato. Per questo FNOVI e ANMVI hanno realizzato www.struttureveterinarie.it , un servizio a costo zero per cittadini e Pubbliche amministrazioni che ci auguriamo possa essere adottato dalle forze dell’ordine e da tutti coloro che a vario titolo si confrontano con il Codice della strada.
Qual è la sanzione per chi non presta soccorso?
LAV: Da 80 a 318 euro per il Codice della strada. In più, possono essere accertate responsabilità sotto il profilo penale: il riferimento è l’articolo 544-ter del Codice penale.
ANMVI: L’obbligo di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso non riguarda solo l’automobilista, ma anche le persone coinvolte in un incidente con danno ad animali. Chiunque non ottempera all’obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.
Oggi se si chiama qualsiasi soccorso è sempre gratis per l’uomo, qui siamo di fronte all’obbligo di chiamare i soccorsi ma senza che si sappia chi deve pagare. Un po’ assurdo…
LAV: Se una persona che ha causato o è stata coinvolta in un incidente con danno a uno o più animali non si ferma e chiama soccorso rischia la sanzione che può essere più altra della spesa veterinaria. Per il merito si rimanda alla risposta sulla proprietà giuridica dell’animale. Per approfondimenti su veterinari contattare la Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari www.fnovi.it che riunisce i veterinari pubblici e privati.
ANMVI: I medici veterinari hanno reso tramite www.struttureveterinarie.it un servizio di pronta rintracciabilità. La prestazione veterinaria d’urgenza o in emergenza è a pagamento, non essendo una prestazione rimborsata dal SSN. Il Legislatore nel riformare il Codice della strada non si è posto il problema dell’obbligo ‘oneroso’ (neanche per l’uomo tuttavia è propriamente gratis – il SSN è finanziato dai contribuenti italiani). In questo caso l’atteggiamento della norma va più nella direzione di ‘chi sbaglia paga’: o si pagano le conseguenze dell’incidente o la multa. È pleonastico evidenziare che l’ANMVI ha fatto notare le incongruenze fra buoni propositi della Legge e la distrazione sugli oneri economici del suo assolvimento. Così come il fatto che si è lasciata una lacuna incolmata: disciplinando solo il trasporto, si è trascurato di considerare il medico veterinario che con proprio mezzo (quindi ad auto senza animale) raggiunga la sede dell’emergenza: è passibile di multa in caso di superamento del limite di velocità o di utilizzo di dispositivi acustici. Multe comminate per questo sono state quasi sempre annullate dal Giudice di pace, ma il Legislatore non ne ha tenuto conto.

 
 
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